Produttori di rifiuti speciali PERICOLOSI
La Circolare Ministeriale n. 1 sul Sistri specifica :
“L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
A far data dal 3 marzo 2014 tutte le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi avranno l’obbligo di operare con il sistema di tracciabilità del Sistri, anche se continua la moratoria delle sanzioni fino al 2 agosto 2014.
Sempre entro il 3 di marzo dovrebbero arrivare le “semplificazioni del sistema Sistri” introdotte e annunciate in decreti e circolari di fine 2013.
Si può accedere al sistema Sistri (salvo modifiche e semplificazioni dell’ultimo minuto) solo con l’utilizzo di della chiavetta USB rilasciata alle aziende al tempo dell’iscrizione, con gli stessi criteri e le stesse modalità di allora. Il sistema operativo presente sulle chiavette deve però essere aggiornato in occasione del primo accesso.
In sintesi dal 3 marzo 2014 tutti coloro che operano nella filiera dei rifiuti PERICOLOSI dovranno utilizzare il Sistri, ma da un punto di vista legislativo faranno fede solo i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto fino al 2 agosto 2014.
___________________________________________________________________________________________________
Produttori, trasportatori e recuperatori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI
La Circolare Ministeriale n. 1 sul Sistri specifica che possono aderire al SISTRI su base volontaria (ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione):
- i produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI
A coloro che non fossero interessati ad aderire volontariamente al Sistri (e di conseguenza evitare di pagare il diritto annuale previsto per il 2014) si consiglia di inviare una mail pec al Sistri nella quale specificare che non si ha intenzione di aderire su base volontaria e richiedere con quali modalità si debbano restituire i dispositivi in possesso.
Si allega alla presente un modello di comunicazione da inviare al Sistri.