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Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 febbraio 2011, n. 4656


Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è quindi responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.


La decisione della Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, osservando che, anche a voler ritenere provato che il lavoratore fosse stato dotato delle prescritte calzature di sicurezza e le avesse tolte prima di terminare il suo turno di lavoro, sarebbe residuata comunque una responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di predisporre controlli idonei a garantire che i lavoratori utilizzassero effettivamente i mezzi di protezione loro forniti.

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