A far data dal 30 giugno 2012 termina la possibilità di “autocertificare” l’effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), per cui tutti i datori di lavoro che si sono avvalsi di tale facoltà dovranno necessariamente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro e non oltre il 30 giugno 2012.
Tale obbligo è infatti sancito dallo stesso articolo 29 che ha fissato in tale giorno la scadenza dei termini di validità dell’autocertificazione.
Pertanto, a far data dal 1 luglio 2012, tutti i datori di lavoro sprovvisti del Documento di Valutazione dei Rischi potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (violazione dell’art. 29, comma 1 - Arresto da
Ricordiamo quindi a tutti gli interessati di tener conto di questa scadenza temporale e di attivarsi per tempo al fine di completare il processo di valutazione dei rischi, così come richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.