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Emissioni in atmosfera: nuovi adempimenti

Il D.Lgs. 152/06 (Codice ambientale) nella parte quinta fissa una serie di regole e scadenze relative alle emissioni in atmosfera degli impianti.  In particolare devono presentare nuova domanda di autorizzazione entro il 31/12/2010 gli impianti preesistenti alla data del 01/07/1988.

Rinnovo autorizzazioni impianti ex D.P.R. 203/88
A seguito dell’entrata in vigore (29 aprile 2006) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali, in precedenza regolamentate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono sottoposte ai disposti della Parte quinta del citato decreto, che tratta la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.
In particolare l’articolo 269 comma 1, prevede che tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera debbano essere autorizzati.
Nello specifico, il Titolo I della parte quinta del citato D.Lgs. 152/06 si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
I gestori degli impianti che alla data del 29/04/06 risultavano già autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88, sia in via provvisoria che in forma tacita, devono presentare nuova domanda di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 1, nei seguenti termini:
entro il 31/12/2010 per impianti preesistenti alla data del 01/07/1988

Sempre secondo il medesimo articolo, gli impianti già autorizzati secondo il D.P.R. 203/88 devono presentare domanda secondo le seguenti tempistiche:

- tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in  data anteriore al 1° gennaio 2000;

- tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

L’autorizzazione ha una durata di 15 anni.


Autorizzazioni in via generale ai sensi dell’art. 272 D.Lgs. 152/2006
La Regione Piemonte sta procedendo all’aggiornamento delle Determine Dirigenziali che definiscono le caratteristiche delle Autorizzazioni in Via Generale (AVG).
Ad oggi è stata redatta è stata pubblicata l’AVG per gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli.
Le AVG che la Regione deve riemettere sono:

- Stabilimenti per la trasformazione delle materie plastiche
- Stabilimenti di verniciatura di oggetti vari
- Stabilimenti di falegnameria
- Stabilimenti del settore tessile
- Stabilimenti per le lavorazioni metalmeccaniche
- Stabilimenti del settore alimentare
- Stabilimenti di betonaggio
- Stabilimenti per l’essicazione di cereali e semi
- Laboratori orafi
- Stabilimenti per la pulizia di superfici
- Stabilimenti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
- Laboratori di pulizia a secco di tessuti e pellami a ciclo chiuso, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso
- Stabilimenti con emissioni derivanti da generatori di calore a scambio indiretto, ricarica batterie, sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, sale prove motori e gas si scarico di veicoli
- Stabilimenti di tipografia, litografia, serigrafia

Gli stabilimenti che sono in possesso di un’autorizzazione in via generale, nel momento in cui verrà emanata la nuova versione, dovranno presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Inoltre le aziende in possesso di autorizzazione sia in via espressa che in via generale dovranno fare ricadere le autorizzazioni tutte in via espressa.

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