Da oggi, 24 giugno 2020, entra in vigore il Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla GU n. 145 del 9 giugno scorso) relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, che va a modificare il D.Lgs. 81/08 s.m.i.
In particolare, le modifiche previste dal nuovo decreto riguardano:
- Modifiche all'art. 242 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: all'articolo 242 del D.Lgs. 81/08, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche”.
- Modifiche agli allegati XLII (ELENCO SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI) e XLIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE) del D.Lgs. 81/08: gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
Nel dettaglio:
• L’elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in allegato XLII è stato modificato con l’inserimento di attività che comportano l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile;
• È stato modificato l’allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi (tra cui l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI, per la polvere di silice cristallina respirabile, per l’ossido di etilene e per l’1-3-butadiene; inoltre l’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero e del valore limite di esposizione a polveri di legno duro - frazione inalabile).
La modifica più importante è sicuramente quella riguardante l’introduzione della silice cristallina tra gli agenti cancerogeni che obbligheranno i datori di lavoro delle aziende esposte (es.: lavori edili quali taglio di pavimenti, sabbiatura, levigatura, demolizioni, ecc,) ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi, nonché ad adottare le misure di prevenzione e protezione del caso, compresa informazione e formazione sul rischio ai lavoratori esposti.
Il nostro staff è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.