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PREVENZIONE INCENDI: MENO ONERI PER LE IMPRESE

Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 ha approvato, in via preliminare, uno schema di Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il provvedimento, in raccordo con la segnalazione certificata di inizio attività, mira a semplificare gli adempimenti amministrativi e gli obblighi informativi (presentazione di istanze, documenti, tenuta dei registri etc,) e, una volta concluso l’iter di legge (con l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato), andrà a sostituire la vigente disciplina dettata, in materia, dal D.P.R.  12 gennaio 1998 n. 37.
In attesa che tale Regolamento diventi operativo, forniamo di seguito alcune anticipazioni.

All'interno del provvedimento le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie (A, B e C), elencate nell’Allegato I, e assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività e alle esigenze di pubblica incolumità.
Per le attività di cui alla lettera A, che sono sottoposte a norme tecniche e che, sulla base di evidenze statistiche, non  sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità e i progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
L’art. 4 disciplina i controlli finalizzati all’accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi stabilendo che, per le attività di cui alle categorie A e B, i controlli avvengono entro 60 giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
Per quanto concerne invece le attività di cui alla categoria C (quelle più a rischio) il Comando dei VV. FF. effettua sempre il controllo entro 60 giorni.
Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio di attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell’attività e chiede la rimozione degli effetti dannosi, a meno che l’interessato non provveda a conformare la propria attività entro il termine di 45 giorni.
In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell’interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C, il Comando, in caso di esito positivo rilascia, entro 15 giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI).
Viene stabilito l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure di cui agli artt. 3 e 4 (presentazione del progetto, controlli etc.) nel caso in cui le eventuali modifiche agli impianti o alle strutture o alle condizioni di esercizio, comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.
Nell’art. 5 viene previsto che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5 anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione che sarà successivamente individuata con apposito decreto del Ministero dell’Interno.
L’art. 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora il tipo di attività non consenta l’osservanza integrale delle disposizioni di cui al Regolamento. Per tali fattispecie il titolare dell’attività può presentare istanza di deroga che il Comando territorialmente competente esamina e trasmette con parere motivato alla Direzione regionale entro 30 giorni. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni e contestualmente comunica la decisione al Comando e al titolare delle attività.
Viene prevista la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità (art. 8).
E’ inoltre stabilita la possibilità all’ art. 9, per i titolari di attività, di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell’opera.  
Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell’art. 12, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 2 dello schema di Regolamento, si applichino rispettivamente:

-   per le modalità di presentazione delle istanze le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1988 “Disposizioni  relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi”

-   per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento di servizi di prevenzione incendi le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 3 febbraio 2006 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966”.

Si segnala, infine, che l’Allegato I contiene modifiche rispetto alle attività elencate nel precedente D.M. 16 febbraio 1982, introducendo nuove attività o variazioni alle attività soggette a CPI, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-  voce 49 impianti di cogenerazione

-  voce 55 attività di demolizioni di  veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq

-  voce 65  locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con  capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda  in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

-  voce 66  campeggi con superficie lorda superiore a 3000 mq

-  voce 69  fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400 mq

-  voce 70 locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili  superiori complessivamente a 50 KN

-  voce 71 aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

-  voce 76 autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie superiore a 200 mq

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