Il D.Lgs. n. 203/2022, in vigore dal 18 gennaio 2023, ha modificato il D.Lgs. n. 101/2020 in materia di protezione dai rischi legati alle radiazioni ionizzanti. Le modifiche ed " />

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Radiazioni ionizzanti - Approvate dal Governo alcune integrazioni e correzioni alla normativa sugli agenti fisici

Il D.Lgs. n. 203/2022, in vigore dal 18 gennaio 2023, ha modificato il D.Lgs. n. 101/2020 in materia di protezione dai rischi legati alle radiazioni ionizzanti. Le modifiche ed integrazioni introdotte si riferiscono sostanzialmente ad aspetti e provvedimenti ancora da emanare.

Modifiche agli obblighi per i datori di lavoro

Per le imprese soggette al campo di applicazione del D.Lgs. n. 101/2020, la normativa prevede specifici obblighi relativi a formazione, informazione, visite mediche, ruolo di dirigenti, preposti ecc.

In particolare le modifiche principali riguardano:

- art. 109: I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;

- art. 110: Il datore di lavoro provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni 5 anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione.

- art. 111: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo di lavoro e devono avvenire con periodicità almeno  quinquennale.

- art. 115: I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto (“attività presso terzi”).


Radon

Il tema “radon” è forse quello più delicato fra quelli legati alle radiazioni ionizzanti, poiché è un gas che può svilupparsi naturalmente (solitamente in luoghi sotterranei privi di ricambio d’aria). Le disposizioni della normativa sul radon riguardano gli “esercenti” (di attività in determinati locali) e si applicano a:

- luoghi di lavoro sotterranei;

- luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree “prioritarie” (si veda in proposito la nuova mappatura del radon in Piemonte in allegato);

- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel “Piano nazionale d'azione per il radon” (ancora non emanato);

- stabilimenti termali.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la valutazione del rischio legato al radon, si riporta la modifica principale:

- art. 7 (definizioni): "luogo di lavoro sotterraneo": locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste  siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.

Si ricorda che gli esercenti di luoghi di lavoro sotterranei devono completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti dall’inizio dell’attività dei luoghi di lavoro sotterranei (il documento che contiene l’esito delle misurazioni è parte integrante del DVR).

Se la concentrazione media annua di radon resta oltre i livelli di legge (nonostante le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon), l’esercente dovrà avvalersi dell’esperto di radioprotezione.


Sorveglianza radiometrica

Rispetto alla "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", la norma prevede che "I soggetti che a scopo  industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti  dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori".

Il riferimento attuale è l’Allegato XIX, che disciplina “la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o  prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela  dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti”.

Nell'allegato XIX del D.Lgs. n. 101/2020, il “sott-allegato” 1 è sostituito dal nuovo “Mod. IRME90”, “Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti completamente in metallo”.


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