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Riapertura dei termini per il rilascio della CQC

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato il precedente Decreto del febbraio 2007, in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC), per riaprire i termini previsti per la richiesta della stessa CQC in esenzione da corso di formazione e dal superamento dell’esame di merito (cosiddetto rilascio per documentazione).
La riapertura del termine è stata giustificata dalla richiesta di adeguare la disciplina italiana a quella comunitaria, che consente il rilascio d’ufficio della CQC nel primo quinquennio della sua validità, ai titolari di patente superiore alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/59/CE.
Detto termine, fissato inizialmente al 5 aprile 2010, è stato quindi riaperto fino al 9 settembre 2013, per quanto riguarda la CQC del trasporto persone, e sino al 9 settembre 2014 per la CQC del trasporto merci.
Come in precedenza, possono avvalersi del diritto di chiedere la CQC per documentazione, solo coloro che risultano essere titolari di patente di guida superiore al giorno precedente l’entrata in vigore della menzionata direttiva 2003/59, in particolare:
• i soggetti titolari di patente C, al 9 settembre 2009 (per la CQC merci)
• i soggetti titolari di D con il relativo C.A.P. D al 9 settembre 2008 (per la CQC persone).
Vale la pena di sottolineare che fino a quando non otterranno la specifica CQC, detti soggetti non potranno regolarmente condurre a titolo professionale veicoli adibiti al trasporto di merci (o persone), poiché in tal caso incorreranno nella sanzione di cui al comma 15, dell’articolo 116, del codice della strada: sanzione pecuniaria di 155 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
La richiesta di CQC può essere presentata a qualunque Ufficio provinciale della Motorizzazione.

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