La data del 31 Dicembre 2010, di decorrenza dell'obligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio dell'attività di valutazioneai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione di rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale sopraccitata.