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Scarico acque reflue industriali – modifica normativa


E' stato modificato il sistema sanzionatorio che definisce la responsabilità per lo scarico di acque reflue industriali.  ll nuovo quadro chiarisce  definitivamente  l’ambito  della sanzione penale, riservata alle sole  ipotesi di violazione più grave, mantenendo la sanzione amministrativa per le rimanenti violazioni. La modifica normativa entrerà in vigore dal 27 marzo 2010.


Con  la pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  (GU n. 59 del 12-3-2010) della Legge 25 febbraio 2010, n°36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue" è stato modificato il comma 5 dell'articolo 137 del Codice Ambientale riguardante le Sanzioni penali in materia di acque limitando le ipotesi di responsabilità penale per chi eccede i valori limite e riconducendo le diverse ed altre ipotesi nel campo degli illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria fino a 30mila euro.


La Legge in questione dispone che chiunque, in   relazione   alle   sostanze   indicate   nella  tabella  5 dell'Allegato  5  alla  parte terza (sostanze pericolose) del  D.Lgs. 152/2006, superi i valori  limite fissati nella tabella 3 o, nel caso  di  scarico  sul suolo, nella  tabella  4, oppure i limiti più  restrittivi fissati dall'Autorità competente, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.


Ricordiamo che tale Legge nasce a seguito di una sentenza di Cassazione (n. 37279/2008 scarichi idrici), che aveva ampliato l'ambito delle sanzioni di  tipo  penale,  previste per le violazioni ai limiti relativi a sostanze pericolose,  anche  alle violazioni relative ad altri parametri normalmente considerate soggette a sanzioni di tipo amministrativo.

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