Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 59 del 12-3-2010) della Legge 25 febbraio 2010, n°36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue" è stato modificato il comma 5 dell'articolo 137 del Codice Ambientale riguardante le Sanzioni penali in materia di acque limitando le ipotesi di responsabilità penale per chi eccede i valori limite e riconducendo le diverse ed altre ipotesi nel campo degli illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria fino a 30mila euro.
La Legge in questione dispone che chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza (sostanze pericolose) del D.Lgs. 152/2006, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4, oppure i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
Ricordiamo che tale Legge nasce a seguito di una sentenza di Cassazione (n. 37279/2008 scarichi idrici), che aveva ampliato l'ambito delle sanzioni di tipo penale, previste per le violazioni ai limiti relativi a sostanze pericolose, anche alle violazioni relative ad altri parametri normalmente considerate soggette a sanzioni di tipo amministrativo.