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"AMBIENTI CONFINATI": pubblicato il DPR 177/2011

Sulla G.U. n. 260 del 8-11-2011 è stato pubblicato il DPR 177/2011 (vedi Allegato) che reca il "Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Le nuove norme entreranno in vigore dal  23-11-2011

Di seguito riportiamo le novità in sintesi:

- Obbligo, per le imprese ed i lavoratori autonomi, oltre a quelli già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento (con verifica di apprendimento e aggiornamento) tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro, relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;

- obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, ecc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, ecc.) idonee a prevenire i rischi propri delle attività in oggetto e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;

- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);

- rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;

- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre:

- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) dovranno essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

- il datore di lavoro committente dovrà individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui l’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi svolgeranno l’attività, per vigilare sulle lavorazioni che in tali contesti verranno realizzate;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” dovrà essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.



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